INTERROGAZIONI
da 3467 a 3651
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N. 3467 - Ispezione presso l’azienda ospedaliera “V. Cervello” in merito al conferimento dell’incarico di primario della divisione di medicina generale II.
N. 3468 - Provvedimenti presso il Comune di Catania per garantire l’osservanza del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali.
N. 3533 - Comportamenti difformi della ex Sicilcassa nei confronti della CO.RE.C. (Costruzioni residenziali s.r.l.) e di un’assistente sociale.
N. 3534 - Provvedimenti urgenti in relazione alla gestione dei servizi aeroportuali di Catania.
N. 3542 - Ispezione presso la camera di commercio e l’Asac di Catania.
N. 3553 - Provvedimenti urgenti per il completamento dell’ospedale “Garibaldi” di Catania.
N. 3579 - Delucidazioni in merito a provvedimenti adottati dall’ispettorato dipartimentale delle foreste di Catania.
N. 3580 - Notizie in merito alla s.r.l. Promocatania Servizi C.C.I.A.A.
N. 3582 - Provvedimenti per riattivare l’unità di rianimazione dell’ospedale “Vittorio Emanuele III” di Gela.
N. 3595 - Opportuni provvedimenti in merito alla composizione del consiglio di amministrazione della CRIAS.
N. 3596 - Iniziative in merito alla prevista equiparazione del personale della CRIAS ai dipendenti regionali.
N. 3597 - Provvedimenti per estendere a strutture private accreditate la prescrivibilità di alcuni farmaci soggette a note CUF.
N. 3610 - Provvedimenti relativi all’amministrazione comunale di Capizzi (ME).
N. 3624 - Provvedimenti per consentire che l’appalto del porto turistico di Catania venga affidato mediante il sistema dell’asta pubblica.
N. 3625 - Interventi a livello centrale per il commissariamento dell’autorità portuale di Catania.
N. 3626 - Provvedimenti urgenti per dare esecuzione alla sentenza di annullamento del concorso per titoli per la copertura di sette posti di avvocato presso il comune di Catania.
N. 3627 - Interventi per l’attuazione del piano di ristrutturazione della ferrovia circumetnea.
N. 3650 - Notizie sull’eventuale presentazione, da parte del Governo della Regione, di iniziativa legislativa concernente il riordino delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione siciliana.
N. 3651 - Indagine ispettiva presso il comune di Gravina (CT) nel settore urbanistico e dell’edilizia privata.
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N. 3467 - Ispezione presso l’azienda ospedaliera “V. Cervello” in merito al conferimento dell’incarico di primario della divisione di medicina generale II
All’Assessore per la Sanità,
premesso che:
con delibera n. 1635 del 25.11.1999, l’Azienda ospedaliera “V. Cervello” di Palermo ha nominato il primario della Divisione di Medicina generale II, conferendo l’incarico al dott. Fortunato Rinaldi;
la nomina è avvenuta dopo molti mesi dalla conclusione del concorso e dall’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice; fatto di per sé anomalo considerato che altri concorsi svoltisi nello stesso periodo si sono conclusi nel giro di un mese con la nomina del vincitore;
a ciò deve aggiungersi che, dopo lo svolgimento del concorso, è stata apportata una sostanziale modifica all’indirizzo da conferire alla Divisione di Medicina II;
infatti, la ratio che aveva motivato l’istituzione della seconda Divisione risiedeva nella necessità di offrire un punto di riferimento qualificato per i dializzati renali che accusassero anche problemi al fegato e ciò in continuità con il lavoro svolto da un laboratorio che negli anni precedenti aveva iniziato un proficuo lavoro proprio in questa materia;
viceversa, dopo lo svolgimento del concorso, il Consiglio dei Sanitari ha approvato una delibera nella quale si fa improvvisamente riferimento ad un indirizzo “reumatologico” da conferire alla nascente struttura; è palese che il cambiamento in corso d’opera avrebbe potuto favorire, come è puntualmente successo, uno dei candidati rispetto a tutti gli altri;
l’avvenuta nomina del dott. Rinaldi, che gestisce un ambulatorio cui affluiscono i malati reumatologici, è la conferma che il concorso si è svolto irregolarmente;
per sapere:
se non ritiene opportuno disporre l’avvio di una ispezione presso l’ospedale Cervello al fine di fare definitiva chiarezza sulla vicenda.
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N. 3533 - Comportamenti difformi della ex Sicilcassa nei confronti della CO.RE.C. (Costruzioni residenziali s.r.l.) e di un’assistente sociale.
All'Assessore per il bilancio e le finanze,
premesso che:
- nel 1990 la CO.RE.C, Costruzioni residenziali
s.r.l., ha realizzato a Catania un complesso edilizio e
ha proceduto alla vendita dei singoli appartamenti,
senza tuttavia arrivare al perfezionamento del contratto
con il rogito notarile;
- sul complesso, infatti, gravava un'ipoteca in
favore della Sicilcassa a garanzia del mutuo che
l'impresa non aveva provveduto a frazionare e che non
aveva nemmeno pagato, nonostante il versamento di somme
da parte degli acquirenti in sede di stipula del
preliminare di vendita;
- tale vicenda è andata avanti nella totale inerzia
della Sicilcassa che non ha mai iniziato alcuna
procedura esecutiva a carico dell'azienda per il
recupero delle somme spettanti e che ha concesso
all'impresa edile un finanziamento sperequato rispetto
al reale valore del terreno sul quale la CO.RE.C ha
realizzato il complesso;
- tale comportamento della Sicilcassa suscita
notevoli perplessità poichè contrasta non solo con gli
interessi dell'azienda di credito, titolata a procedere
per il recupero forzoso, ma soprattutto con il ben
diverso atteggiamento normalmente tenuto nei confronti
di debitori più deboli;
- tra gli acquirenti degli appartamenti suddetti
figura l'ex assistente sociale, ormai in pensione,
signora Enrichetta D'Aleo, protagonista negli anni
scorsi di una grave vicenda che l'ha costretta a
lasciare l'Italia: la donna, infatti, nell'esercizio
delle sue funzioni, ha effettuato una denuncia a carico
di un condannato per mafia e a causa di ciò ha subito
una violenta aggressione che l'ha lasciata invalida e
l'ha costretta a costose cure all'estero;
- nello stesso periodo, la sig.ra D'Aleo, che aveva
contratto un debito con la Sicilcassa di circa venti
milioni di lire ha subito una procedura esecutiva per
l'incredibile somma di 120 milioni di lire;
- la Sicilcassa, azienda ormai assorbita dal Banco di
Sicilia, ha dunque tenuto un comportamento vessatorio
nei confronti della donna, caricando in modo esoso il
suo debito di interessi, commissioni e spese, mentre nel
caso dell'impresa edile non ha nemmeno preteso il
capitale, in danno, peraltro, degli acquirenti che
vedono sempre più lontana la possibilità di acquisire la
proprietà degli appartamenti per i quali hanno versato
all'impresa cospicue somme;
per sapere
come valuti il comportamento dell'azienda
di credito e se non ritenga di intervenire al fine di
evitare che analoghi comportamenti vengano posti
nuovamente in essere.
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N. 3534 - Provvedimenti urgenti in relazione alla gestione dei servizi aeroportuali di Catania.
All’Assessore alla Cooperazione,
premesso che:
l’ASAC, azienda aeroportuale di Catania, è un consorzio a totale partecipazione pubblica istituito nel 1981 dalle Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa e al quale hanno successivamente aderito il Consorzio ASI di Catania e la Provincia regionale di Siracusa;
con legge n. 537/93, è stata sancita la necessità che a gestire i servizi aeroportuali fossero società di capitali;
pertanto, l’ASAC, decorso il termine disposto dalla legge senza adeguare il proprio stato giuridico, non avrebbe più potuto svolgere la propria attività; nel 1996, l’ASAC ha disposto la propria trasformazione in società per azioni, ma il Tribunale di Catania e poi la Corte d’Appello hanno rigettato la richiesta di omologazione;
per aggirare l’insormontabile ostacolo, nel 1997 l’ASAC ha proceduto alla creazione di una società a responsabilità limitata, la SAC, Società aeroporto Catania, alla quale ha conferito l’intera azienda costituendosi quale unico socio; il capitale è diviso in quote proporzionali ai conferimenti originari degli enti che costituirono l’ASAC;
nella costituzione della SAC s.r.l., sono riscontrabili una serie di gravi irregolarità: in primo luogo, infatti, l’ASAC non ha coinvolto, come avrebbe dovuto, né gli enti soci né l’organo di vigilanza che, a norma di statuto, è l’Assessorato regionale alla Cooperazione; la stessa deliberazione del CdA relativa al conferimento dell’azienda è stata adottata in presenza di gravi vizi procedurali che hanno spinto il collegio dei revisori dei conti a darne notizia alla Procura presso la Corte dei Conti;
gli organi amministrativi della SAC risultano composti dagli stessi membri del consiglio di amministrazione dell’ASAC con funzioni diverse; ciò rende impossibile l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità e un effettivo controllo sulla gestione dell’ente; emblematica, a tal proposito, la vicenda della mancata costituzione di parte civile in un procedimento penale in cui sono imputati i membri degli organi amministrativi della SAC, e nel quale l’ASAC è parte offesa; difficile immaginare che i dirigenti dell’ASAC, cioè gli stessi imputati, potessero decidere di agire contro se stessi;
inoltre, l’ASAC, dalla nascita della SAC in poi, non svolge alcuna funzione, poiché, a seguito del conferimento dell’intero patrimonio e dell’azienda, non esiste più una struttura amministrativa, né tenuta di scritture contabili, né gestione di cassa; l’ASAC, dunque, si è trasformata in un contenitore vuoto la cui unica ragion d’essere risiede nella gestione del pacchetto azionario della SAC, sebbene il vigente statuto non preveda tale attività nell’oggetto sociale; peraltro, l’ASAC funge da filtro tra la SAC e gli enti originari, ai quali non è consentito alcun controllo sulla gestione dei servizi aeroportuali in concessione;
nel 1998, il Consiglio di Amministrazione dell’ASAC ha deliberato la sottoscrizione dell’aumento di capitale della SAC per raggiungere la misura minima prescritta dal regolamento di attuazione delle vigenti disposizioni in materia di gestione in concessione dei servizi ed infrastrutture aeroportuali da parte di società di capitali; l’aumento di capitale è stato finanziato mediante mutuo bancario contratto dall’ASAC a trattativa privata con la costituzione in pegno del 40% delle azioni della SAC, senza la preventiva autorizzazione degli enti soci e senza indicare con quali risorse fare fronte al debito; contro tale deliberazione, la Camera di Commercio di Catania ha proposto un ricorso al TAR di Catania tuttora pendente;
nel luglio 1999, la SAC s.r.l. ha costituito la SAC - SERVICE s.r.l. e ne ha sottoscritto il 90% delle quote, mentre il rimanente 10% del capitale è stato sottoscritto dall’Automobile Club di Catania;
l’oggetto sociale della SAC - SERVICE, società costituita a breve distanza di tempo dalla costituzione della prima, è sostanzialmente lo stesso, tale da risultarne un perfetto doppione;
infatti, la SAC - SERVICE ha già ottenuto dalla SAC s.r.l. la gestione del parcheggio dell’aeroporto catanese di Fontanarossa, e si appresta ad ottenere anche le altre competenze operative che a suo tempo l’ASAC aveva trasferito alla SAC s.r.l.;
in tal modo la prima società, la SAC s.r.l., risulterà svuotata di competenze pur rimanendo invariati i costi e le spese per gli amministratori e i dirigenti;
in sostanza, si sta realizzando un sistema di scatole cinesi con irregolarità a catena non sanzionate nemmeno dall’organo di vigilanza; l’Assessorato alla cooperazione, infatti, nonostante sia stato sollecitato, non ha disposto alcun provvedimento per far cessare tale situazione anomala;
per sapere:
quali urgenti provvedimenti intende adottare per impedire il protrarsi di tali irregolarità.
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N. 3542 - Ispezione presso la camera di commercio e l’Asac di Catania.
All’Assessore per la Cooperazione,
premesso che:
con numerose interrogazioni presentate da questo Gruppo parlamentare, si sono chiesti urgenti interventi per riportare alla legalità la gestione dell'ASAC di Catania e le società ad essa collegate;
nel frattempo, sembra che la Camera di Commercio di Catania, ente socio dell’ASAC, abbia approvato due diverse delibere, adottate a breve distanza di tempo l’una dall’altra: nella prima si conferirebbe un incarico ad un professionista per la redazione di un “patto di consultazione” fra tutti gli enti partecipanti all’ASAC per pervenire alla modifica dello Statuto dell’ente al fine di inserirvi l’organo assembleare, finora mancante;
nell’altro atto, la Giunta camerale avrebbe deliberato il ritiro del ricorso promosso presso il TAR di Catania per l’annullamento della delibera del CdA dell’ASAC che aveva disposto l’aumento di capitale della SAC mediante mutuo bancario a trattativa privata con la costituzione in pegno del 40% delle azioni della SAC, senza la preventiva autorizzazione degli enti soci e senza l’indicazione delle risorse da destinare al pagamento del debito;
il ritiro del ricorso sarebbe motivato dalla necessità di non danneggiare l’avanzata fase di realizzazione della nuova aerostazione dell’aeroporto di Fontanarossa;
tuttavia, considerato che l’udienza di trattazione del ricorso è fissata per il 27 gennaio c.a, appare alquanto anomalo che la Giunta Camerale non aspetti la decisione del TAR, e la rinuncia al giudizio sembra motivata dalla volontà di sanare le gravi irregolarità che sono state commesse nell’intero procedimento di costituzione della SAC;
inoltre, qualora tali fatti fossero rispondenti al vero, sarebbero ancora più gravi poiché un membro della Giunta camerale, determinante per la maggioranza, è anche membro del Consiglio di amministrazione della SAC; pertanto, il consigliere in questione si trova nella duplice veste di attore e di convenuto nel giudizio in corso; sarebbe pertanto auspicabile che si fosse astenuto nella votazione della delibera;
il prossimo 15 febbraio si aprirà la gara d’appalto dei lavori di costruzione della nuova aerostazione; si tratta, dunque, di un atto essenziale per lo sviluppo economico del vasto territorio interessato;
tuttavia, le numerose irregolarità presenti nella vicenda rischiano di bloccare il regolare svolgimento dei lavori in quanto offrono anche troppi spunti per eventuali, ulteriori ricorsi amministrativi da parte delle ditte che dovessero risultare escluse dall’aggiudicazione;
al fine di salvaguardare l’interesse primario della realizzazione dell’aerostazione, occorre, dunque, che le amministrazioni interessate abbiano le carte in regola prima di procedere;
per sapere:
se i fatti riportati in premessi sono veri e se l’Assessore ne era a conoscenza;
se non ritiene di dovere disporre indagini ispettive presso la Camera di Commercio di Catania e presso l’ASAC, al fine di eliminare le numerose irregolarità presenti nella vicenda e a garanzia di una rapida e incontroversa aggiudicazione e realizzazione dei lavori.
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N. 3553 - Provvedimenti urgenti per il completamento dell’ospedale “Garibaldi” di Catania.
Al Presidente della Regione e all'Assessore per la Sanità,
premesso che:
con l'interrogazione n.3166, questo Gruppo parlamentare aveva chiesto un intervento per sbloccare i lavori di completamento del nuovo Ospedale Garibaldi di Catania, fermi a seguito del fallimento dell'impresa CGP s.r.l. che si era aggiudicata il contratto di appalto nel 1997 e al sequestro dello stesso da parte della magistratura;
la CGP si era costituita in ATI con un'altra impresa, la Collini s.p.a. che, al momento del fallimento, si era dichiarata disponibile a subentrare alla CGP nella totalità del contratto e quindi alla prosecuzione dei lavori;
il D.L.vo 406/91 all'art.25 dispone che, in caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria e che sia di gradimento dell'Amministrazione medesima, ovvero di recedere dall'appalto;
pertanto, spetta all'Azienda ospedaliera decidere se esprimere il gradimento all'offerta della Collini, ovvero se recedere dal contratto;
il Commissario straordinario pro tempore dell'Azienda, dott.ssa Cabibbo, ha dato notevole impulso alla risoluzione della controversia relativa alla sussistenza dei requisiti tecnici ed economico-finanziari in capo alla Collini; infatti, sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Assessore alla Sanità e dell'Ispettorato Tecnico dei Lavori Pubblici in base ai quali l'Azienda Garibaldi in data 6.10.1999 ha espresso il proprio gradimento nei confronti della Collini s.p.a;
ultimo adempimento per la ripresa dei lavori sarebbe stata la sottoscrizione di una convenzione tra le parti per la definizione di ulteriori elementi di natura contrattuale: la riunione a tal fine convocata è stata rinviata più volte, appesantendo sempre più il ritardo accumulato;
tuttavia, quando mancava ormai poco alla definitiva risoluzione della vicenda, il nuovo Commissario straordinario dell'Azienda Garibaldi, dott. Aiello, ha annunciato di non potere procedere alla sottoscrizione della convenzione in quanto ritiene di avere bisogno di una ulteriore autorizzazione regionale per copertura di spese in eccedenza non finanziate;
nel frattempo, le OO.SS. hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori che saranno licenziati a seguito della chiusura del cantiere;
l'ulteriore ostacolo frapposto alla ripresa dei lavori è alquanto grave, innanzitutto perché si allontana ancora una volta la possibilità che l'ospedale venga completato e inizi la propria attività, e ciò a danno degli utenti, e inoltre perché diventa sempre più reale il rischio che le opere già iniziate siano soggette all'usura del tempo con conseguenti gravi danni e aggravio di costi a carico dell'amministrazione appaltante;
per sapere:
quali urgenti provvedimenti intendono adottare al fine di sbloccare l'annosa vicenda del completamento del nuovo ospedale Garibaldi di Catania.
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N. 3579 - Delucidazioni in merito a provvedimenti adottati dall’Ispettorato dipartimentale delle foreste di Catania.
All'Assessore per l'agricoltura e le foreste,
premesso che:
- con provvedimento del 30 novembre 1999,
l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania ha
disposto il trasferimento con decorrenza immediata del
comandante del distaccamento del corpo forestale di
Caltagirone, il maresciallo Michele Lo Monaco;
- il trasferimento è stato motivato da ragioni di
opportunità, in quanto il maresciallo è imputato di vari
reati, quali truffa e falso, commessi a Caltagirone
nell'esercizio delle sue funzioni;
- viceversa, il 2 dicembre 1999, il trasferimento è
stato inspiegabilmente sospeso con nota assessoriale n.
31491;
per sapere:
- quali fatti siano accaduti in un così breve lasso
di tempo da giustificare due provvedimenti tanto
diversi, considerato che le ragioni di opportunità che
hanno motivato il trasferimento non sono di certo venute
meno nel frattempo;
- se non ritenga che il trasferimento del maresciallo
a fini cautelativi sia doveroso, oltre che opportuno,
anche in relazione al fatto che alcuni suoi sottoposti
sono testimoni d'accusa e parte civile costituita nel
procedimento penale a suo carico.
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N. 3580 - Notizie in merito alla s.r.l. Promocatania Servizi C.C.I.A.A.
All’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca,
premesso che:
- in data 20 marzo 1997 è stata costituita a Catania
la società a responsabilità limitata ‘Promocatania
Servizi C.C.I.A.A.’, avente come oggetto sociale la
prestazione di servizi e consulenze per ‘ottimizzare le
risorse ed i servizi forniti dal sistema delle Camere di
Commercio’ in favore delle piccole e medie imprese;
- in sostanza , lo scopo sociale è in gran parte
coincidente con i fini istituzionali delle Camere di
commercio, con la differenza che, mentre queste
forniscono tali servizi gratuitamente, la società in
questione li offre a pagamento;
tra i soci amministratori della Promoservizi Catania
figurano anche alcuni membri della Giunta della Camera
di commercio di Catania, e la sede dalla società
coincide con la sede dell’ente;
per sapere:
- se sia a conoscenza della costituzione della
società;
- se ritenga compatibile la partecipazione dei membri
della Giunta camerale alla società in questione;
- quali soggetti sostengano le spese di gestione
(energia elettrica, telefono, materiale di cancelleria)
della società, e se vengano utilizzate le strutture
(uffici, locali, personale) di pertinenza della Camera
di commercio.
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N. 3582 - Provvedimenti per riattivare l’unità di rianimazione dell’ospedale “Vittorio Emanuele III” di Gela
All'assessore per la Sanità,
premesso che:
nell'arco degli ultimi diciotto mesi si sono registrati a Gela due casi di meningite che ha causato la morte di due bambini;
nell'ultimo caso, sarebbe stato possibile salvare la vita del paziente se solo fossero state prestate le opportune cure;
infatti, presso l'Ospedale Vittorio Emanuele III di Gela non funziona l'unità di rianimazione: l'attrezzatura c'è, manca il personale; pertanto, tutti i pazienti da sottoporre a terapia rianimatoria vengono dirottati verso l'ospedale di Caltagirone, spesso saturo e quindi non in grado di accettare altri malati; il bambino colpito da meningite è morto dopo che Caltagirone aveva rifiutato il ricovero;
l'ospedale di Gela serve un bacino d'utenza di circa 100.000 persone, in un'area che, almeno rispetto ai parametri regionali, può considerarsi fortemente industrializzata, per cui particolarmente necessaria è un'assistenza medica che sappia far fronte ad eventuali emergenze derivanti da incidenti sul lavoro;
per sapere:
i motivi per cui la sala rianimatoria dell'ospedale Vittorio Emanuele III di Gela continua a rimanere sprovvista di personale e quali urgenti provvedimenti intende adottare in proposito.
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N. 3595 - Opportuni provvedimenti in merito alla composizione del consiglio di amministrazione della CRIAS.
All'Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca,
premesso che:
- ai sensi della l.r. n. 212 del 1979, il consiglio
di amministrazione della CRIAS è composto: a) dal
presidente; b) da quattro esperti; c) da quattro
rappresentanti designati dalle associazioni di categoria
(artigianato); d) da tre rappresentanti delle maggiori
organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- la legge in oggetto prevede che solo i tre
consiglieri, rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, hanno diritto al voto
consultivo e non al voto decisivo;
- dal 1979 ad oggi sono sorti i consorzi fidi,
abilitati per legge all'erogazione di servizi e quindi
anche alla concessione di prestiti a tassi più
favorevoli di quelli praticati normalmente dagli
istituti bancari;
- i consorzi sono autorizzati a concedere detti
servizi esclusivamente ai propri associati e che,
attualmente, i più importanti consorzi fidi sono quelli
costituiti, organizzati e gestiti dalle associazioni
artigiane;
- come previsto dalla citata legge regionale n. 212
del 1979, all'interno del consiglio di amministrazione
della CRIAS sono previsti ben quattro consiglieri, con
voto decisivo, designati proprio dalle citate
associazioni artigiane;
- tali consiglieri sono in linea di massima anche
rappresentanti ai vertici delle relative associazioni e,
quindi, più o meno direttamente, anche interessati ai
consorzi fidi;
- appare di tutta evidenza che i consorzi fidi
rappresentano sul mercato del credito isolano strutture
in concorrenza con l'ente pubblico CRIAS che, a
differenza dei consorzi fidi, oltre a concedere
finanziamenti a tassi veramente agevolati, svolge tale
servizio indistintamente per tutto il comparto artigiano
isolano e non solo per i propri associati;
- è indubbio che un eventuale scioglimento della
CRIAS, come pare sia intenzione del Governo regionale,
rappresenterebbe per i consorzi fidi un enorme vantaggio
e ciò per almeno due ordini di motivi:
1) acquisizione di una posizione egemone nel settore
del credito, in quanto l'intero bacino di utenza sarebbe
sostanzialmente costretto a rivolgersi a detti consorzi
con l'obbligo di associarsi;
2) gestione diretta ed esclusiva di centinaia di
miliardi che verrebbero magari stornati dagli attuali
fondi autogestiti dalla CRIAS a favore di detti
consorzi;
per sapere:
- se sia mai stata disposta una verifica finalizzata
ad accertare l'eventuale incompatibilità di alcuni
consiglieri CRIAS, in particolare di quelli che
rappresentano le associazioni di categoria che nel
quadriennio 1996-2000 abbiano rivestito
contemporaneamente anche posizioni al vertice di
consorzi fidi di imprese artigiane;
- se non ritenga di dovere avviare un'indagine
ispettiva in tal senso;
- quali provvedimenti intenda adottare per evitare
che al nuovo consiglio di amministrazione partecipino
rappresentanti di categoria che rivestano cariche anche
nei consorzi fidi;
- se non ritenga opportuno promuovere una modifica
legislativa che conferisca ai rappresentanti delle
associazioni artigiane in seno alla CRIAS solo voto
consultivo.
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N. 3596 - Iniziative in merito alla prevista equiparazione del personale della CRIAS ai dipendenti regionali.
All'Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca
premesso che:
- con provvedimento dell'Assessore per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca,
del 15 novembre 1999, prot. n. 2911, Gruppo XIV
Vigilanza Enti, si diffidavano l'IRCAC e la CRIAS a
'provvedere entro 45 giorni dalla ricezione' alla
predisposizione delle tabelle di equiparazione del
proprio personale al personale regionale nonché a
predisporre il nuovo testo regolamentare;
- tale scadenza era perentoria, tanto da indurre lo
stesso Assessore a determinarsi per lo scioglimento dei
consigli di amministrazione inadempienti alla data
dell'1 gennaio 2000 e ciò per 'grave violazione di
legge';
- il consiglio di amministrazione della CRIAS,
trascorsi 30 giorni, adottava la deliberazione n.
1027/15 del 17/2/1999 'Applicazione art. 31 l.r. 6/97,
tabella di equiparazione e di provvedimenti';
- in data 29 dicembre 1999, quindi alla vigilia della
scadenza del termine, il consiglio di amministrazione
della CRIAS adottava la deliberazione n. 1028/1 con la
quale provvedeva 'all'annullamento in autotutela della
precedente deliberazione n. 1027/15 del 17/12/1999';
- con successiva deliberazione n. 1029/1 del
13/1/2000, il consiglio di amministrazione della CRIAS
ha approvato le tabelle di equiparazione - sotto
l'aspetto giuridico - delle qualifiche dei dipendenti
CRIAS a quelle previste dal contratto di lavoro dei
dipendenti regionali;
- il suddetto provvedimento è illegittimo in primo
luogo perché è stato deliberato senza la prescritta
concertazione con le organizzazioni sindacali;
- inoltre, le tabelle sono state redatte dal
direttore generale della CRIAS, mentre spetta al
consiglio di amministrazione la competenza esclusiva;
- infine, le tabelle sono difformi dai profili
professionali previsti dal vigente regolamento organico
del personale CRIAS;
per sapere:
- per quali ragioni l'Assessore per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca non abbia
provveduto entro la data dell'1 gennaio 2000 a
sciogliere il consiglio di amministrazione della CRIAS,
tenuto conto che nessuna delle due deliberazioni
adottate in precedenza è stata mai formalmente inviata
all'organo tutorio;
- se le prime due deliberazioni siano state un
tentativo per eludere il termine ed evitare lo
scioglimento del consiglio di amministrazione;
- se risponda al vero che la seconda deliberazione,
quella di annullamento in autotutela, sia stata adottata
su suggerimento dello stesso Assessore per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
- se non ritenga di dovere annullare la deliberazione
n. 1029/1 del 13.1.2000 per vizi di legittimità.
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N. 3597 - Provvedimenti per estendere a strutture private accreditate la prescrivibilità di alcuni farmaci soggette a note CUF.
All'Assessore per la sanità,
premesso che:
- con decreto dell'Assessore per la sanità pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 3
del 21.1.2000, sono stati individuati i centri
specializzati, universitari e le Aziende sanitarie per
la diagnosi e la stesura del piano terapeutico dei
farmaci soggetti a note CUF (commissione unica del
farmaco);
- in particolare, il suddetto decreto stabilisce che
per il piano farmaceutico dell'eritropoietina, principio
attivo utilizzato per il trattamento dell'anemia grave
associata ad insufficienza renale o patologie
oncologiche, sono competenti esclusivamente le unità
ospedaliere di chirurgia, geriatria, anestesia,
pediatria, anestesia e rianimazione, nefrologia,
medicina interna, dialisi, dermatologia, oncologia ed
ematologia;
- stando al decreto, dunque, il paziente in
trattamento con eritropoietina dev'essere in possesso di
una prescrizione ospedaliera per l'approvazione del
servizio farmaceutico dell'Azienda sanitaria locale
(ASL);
- ciò procura gravi disagi per i pazienti dializzati
o oncologici, seguiti finora da centri di dialisi
privati e da specialisti ambulatoriali;
- per potere ottenere il trattamento con
eritropoietina, si trovano coinvolti in un 'ping pong'
tra lo specialista di loro riferimento, l'unità
operativa ospedaliera, magari a chilometri di distanza,
e il servizio farmaceutico della sua ASL;
- i pazienti interessati dal provvedimento in Sicilia
sono oltre 3200, la maggior parte dei quali assistiti da
centri privati: a Palermo circa 1000 pazienti fanno capo
a due sole unità ospedaliere per la stesura del piano
farmaceutico;
considerato che:
- il direttore del dipartimento valutazione
medicinali e farmacovigilanza del Ministero della
Sanità, in una nota al Ministro del 19 novembre 1999
afferma testualmente: 'inizialmente i centri
universitari ed ospedalieri specializzati sono apparsi i
riferimenti più naturali e immediati; tuttavia ciò non
esclude che, ove si ritenga opportuno e sempre al fine
di una migliore e più corretta prescrivibilità e
accessibilità ai farmaci, possano essere individuati da
Regioni e Province autonome, con la più ampia autonomia
e responsabilità, centri specializzati di altro tipo,
anche non nosocomiali';
- tale impostazione ha consentito l'emanazione di un
nuovo provvedimento CUF, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana n. 275 del 1999 che
permette ai centri specializzati la definizione della
diagnosi e del piano terapeutico;
- la Regione Puglia, nella nota del 15.12.1998,
nell'indicare i centri di riferimento per i farmaci
soggetti a note CUF, stabilisce: 'Competenti in tal
senso risultano, oltre ai centri universitari, anche
aziende sanitarie e centri specializzati, intendendosi
per essi sia gli IRCCS, sia gli enti ecclesiastici,
ciascuno per le specializzazioni indicate nelle note
CUF, sia le strutture private convenzionate con le
Aziende USL per la branca di specializzazione in
relazione alla quale attualmente operano e rispondenti
alle note in questione';
- la Regione Lazio, nella nota del 15 giugno 1999,
specifica:'Le unità operative sono da intendersi
appartenenti a strutture pubbliche e private purché
accreditate. Viene estesa l'autorizzazione del piano
terapeutico agli specialisti delle Aziende sanitarie nel
caso di pazienti non autosufficienti e qualora si tratti
di continuazione della terapia e la scheda di registro
USL sia già stata attivata una prima volta da un altro
specialista di riferimento regionale';
- la Regione Calabria, nella nota del 22 luglio 1999,
nell'indicare i centri di riferimento, aggiunge 'delle
Aziende sanitarie e ospedaliere o delle Case di Cura
accreditate';
- infine, anche la Regione Lombardia autorizza alla
prescrizione del farmaco oltreché le unità ospedaliere,
anche gli 'IRCCS di diritto privato, ospedali religiosi
classificati e case di cura private accreditate e i
medici specialisti internisti, ematologi, oncologi,
anestesiologi, emotrasfusionali e pediatri di studi
professionali accreditati e ambulatori accreditati';
- l'Associazione nazionale emodializzati ha inviato
due lettere di protesta all'Assessorato Sanità,
evidenziando la gravità del problema sociale ed
umanitario che si è determinato a seguito del
provvedimento;
per sapere
- se non ritenga di dovere apportare le
opportune modifiche al decreto 9 novembre 1999, al fine
di estendere la prescrivibilità dell'eritropoietina,
oltreché ai centri ospedalieri, anche a strutture
private purché accreditate, al fine di eliminare i gravi
disagi subiti dai pazienti per ottenere l'erogazione del
farmaco.
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N. 3610 - Provvedimenti relativi all’amministrazione comunale di Capizzi (ME)
All'Assessore per gli enti locali,
premesso che:
- in data 30.1.2000, il Consiglio comunale di Capizzi
ha eletto il proprio Presidente nella persona del
consigliere Ignazio Calandra Sebastianella;
- il consigliere in questione ricopre la carica di
sub-agente della compagnia 'Levante Norditalia
Assicurazioni', con la quale il Comune di Capizzi ha
stipulato contratto di assicurazione per la
responsabilità civile derivante dalla gestione del
servizio di pubblica illuminazione e da tutte le
attività relative al funzionamento dei pubblici servizi
di competenza del comune;
- inoltre, sono assicurati presso la stessa agenzia
quasi tutti gli automezzi del Comune;
- in prossimità della scadenza vengono disdettate le
polizze assicurative stipulate con altre compagnie e ne
vengono sottoscritte di nuove con la 'Levante Norditalia
Assicurazioni';
- in ogni caso, la scelta della compagnia di
assicurazioni da parte del Comune di Capizzi avviene
senza indizione di gara, in maniera assolutamente
discrezionale;
per sapere:
- se non ritenga che, a norma delle leggi vigenti, il
Presidente del Consiglio comunale di Capizzi si trovi in
una condizione di ineleggibilità e incompatibilità dalla
quale deriva la decadenza dalla carica;
- quali provvedimenti intenda adottare al fine di
ripristinare la legalità nel Comune di Capizzi;
- se non ritenga di trasmettere gli atti all'autorità
giudiziaria per i provvedimenti di competenza.
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N. 3625 - Interventi a livello centrale per il commissariamento dell’autorità portuale di Catania.
Al Presidente della Regione,
premesso che:
- Il porto di Catania, porto di seconda categoria, 1° classe, è stato inizialmente escluso dai porti ammessi a dotarsi di Autorità portuale quale ente subentrante alla Capitaneria di Porto nelle competenze amministrative del demanio portuale;
- successivamente, è stata istituita a Catania l’Autorità portuale allo scopo di valorizzare le capacità economiche della struttura;
- decorso il primo quinquennio di gestione, la Corte dei Conti, nell’adunanza del 28.12.1999, ha rilevato la “inefficienza ed inefficacia gestoria” del Porto di Catania, che risulta in grado di possedere “i mezzi finanziari solo per sopravvivere e non anche per perseguire in concreto la propria missione”, di guisa che “l’Autorità portuale di Catania risulta destinata a proseguire nell’utilizzo dei pochi mezzi disponibili fuori da una gestione sostanzialmente realizzativa dei suoi fini istituzionali”;
- la Corte dei Conti ha infatti rilevato che l’Autorità portuale di Catania, nonostante abbia spropositatamente aumentato i canoni demaniali del130% e le tariffe del 68%, non ha saputo rinvenire sufficienti entrate proprie, risultando queste “ben lontane dal configurarsi come copertura adeguata delle spese relative al personale e agli organi dell’Ente”;
- la Corte dei Conti ha rilevato inoltre che, fuori dalle entrate proprie, l’Autorità portuale di Catania ha invece fatto ricorso a corposi contributi del Comune e della Provincia, utilizzati in larga parte per consulenze esterne;
- la Corte dei Conti ha espresso censura per la mancata redazione del piano regolatore del porto e per la irregolare compilazione del Piano operativo triennale che non prevede alcuna adeguata risorsa finanziaria a copertura della sua attuazione;
- è noto che il Presidente dell’Autorità portuale, dott. Cosimo Indaco, in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. 10.1.57, n. 3, risulta operatore nello stesso porto fin dalla data del suo insediamento;
per sapere:
- se non ritiene opportuno chiedere al Ministro dei Trasporti il commissariamento dell’Autorità portuale di Catania, per porre fine sia alla fallimentare gestione del porto di Catania certificata dalla Corte dei Conti sia alla grave condizione di incompatibilità del Presidente .
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N. 3624 - Provvedimenti per consentire che l’appalto del porto turistico di Catania venga affidato mediante il sistema dell’asta pubblica.
All’Assessore per i Trasporti,
premesso che:
- di recente, è stata espressa da parte dell’Assessore regionale per i Trasporti l’intenzione di utilizzare lo strumento dell’appalto concorso per la realizzazione del porto turistico di Catania;
- l’appalto concorso è, viceversa, lo strumento meno adatto per la progettazione di un’opera ad elevato impatto ambientale e che determinerà l’impiego di ingenti capitali pubblici;
- la scelta dell’appalto concorso è, in primo luogo, incompatibile con la necessità che, sul tema, si sviluppi un ampio dibattito che coinvolga l’intera comunità; peraltro, tale strumento non garantisce la necessaria trasparenza poiché lascia ampi margini alla discrezionalità nella scelta del contraente;
- considerato che tutte le grandi opere che riguardano la città di Catania sono state oggetto di procedimenti giudiziari, l’unico metodo in grado di garantire il massimo della legalità nella realizzazione del porto turistico appare l’asta pubblica;
per sapere:
- se non ritiene di dovere procedere all’appalto del porto turistico di Catania con il sistema dell’asta pubblica, abbandonando l’intenzione di utilizzare l’appalto concorso.
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N. 3626 - Provvedimenti urgenti per dare esecuzione alla sentenza di annullamento del concorso per titoli per la copertura di sette posti di avvocato presso il comune di Catania.
All'Assessore per gli enti locali,
premesso che:
- con l'interrogazione n. 3486, il 'Gruppo
comunista' aveva sollecitato provvedimenti affinché il
comune di Catania provvedesse a dare esecuzione alla
sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa di
annullamento del concorso per titoli per la copertura di
sette posti di avvocato procuratore;
- lungi da tutto ciò, il Comune di Catania continua
ad operare illegittimamente: tre avvocati sono stati di
recente trasferiti dall'ufficio legale ad altri settori
e sono stati sostituiti da altrettanti avvocati esterni
con contratto a termine, con aggravio di spesa per il
Comune di circa duecento milioni di lire;
- presso l'ufficio legale, inoltre, presta servizio
il coniuge del dirigente dello stesso ufficio, dando
luogo ad una situazione palesemente inopportuna;
per sapere
- quali urgenti provvedimenti intenda
adottare in relazione ai fatti suddetti, che
testimoniano il dispregio del Comune di Catania verso le
più elementari norme di trasparenza e di rispetto delle
sentenze definitive della magistratura.
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N. 3627 - Interventi per l’attuazione del piano di ristrutturazione della ferrovia circumetnea.
All'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti,
premesso che:
- a seguito dell'entrata in vigore della legge n.
662 del 1996, la ferrovia circumetnea è stata affidata,
con decorrenza 1/1/1997 e fino al 31/12/1999, alla
Società Ferrovie dello Stato, al fine di pervenire alla
ristrutturazione del servizio e dell'infrastruttura con
la trasformazione in s.p.a.;
- la legge n. 662 del 1996 e il successivo D.M.
30/12/1996 prevedevano l'obiettivo di raggiungere, entro
il 31/12/1999, un rapporto di almeno 0,35 tra i ricavi e
i costi sostenuti al netto di quelli di infrastruttura;
- il piano di ristrutturazione approvato con D.M.
20T/97 è rimasto sostanzialmente inattuato;
- fino ad oggi, infatti, tale ristrutturazione,
diretta solo al contenimento dei costi senza alcun
potenziamento dell'attività, si è sostanziata nella
redazione di una nuova pianta organica e nel progressivo
annullamento di servizi, rendendo totalmente privo di
funzionalità il complessivo servizio, tanto che i
sindaci dei paesi interessati hanno dichiarato che non
intendono rinnovare la convenzione per il trasporto
degli alunni;
- non è stata programmata alcuna innovazione
tecnologica, né è stato eseguito il 'piano turistico';
- l'acquisto degli impianti ACEI per l'automazione
delle stazioni ha costituito un inutile esborso di
denaro perché gli impianti sono abbandonati presso i
depositi senza alcun programma di utilizzo;
- identica situazione in ordine all'impianto per
l'accertamento delle presenze del personale in servizio
nonché dei telefoni di bordo per i mezzi rotabili su
gomma e ferro: dopo l'acquisto, gli impianti sono
rimasti inutilizzati e sono giacenti presso i depositi
della ferrovia circumetnea, mentre per le comunicazioni
di servizio il personale utilizza la linea telefonica
Telecom con costi notevoli che avrebbero potuto essere
fortemente ridotti;
- di recente, la ferrovia circumetnea ha disposto la
vendita dei biglietti di viaggio a mezzo di titolari di
punti vendita di altri generi, ai quali è stato
attribuito un aggio del 10 per cento sul venduto, mentre
tale genere di contratti non supera mai il 2 per cento,
e ciò senza alcun appalto o trattativa;
- al fine della ristrutturazione, la ferrovia
circumetnea ha sostanzialmente abbandonato
l'utilizzazione di linee stradali assegnate in
concessione dalla Regione, con ciò stesso omettendo di
rendere il servizio pubblico con grave danno per
l'utenza;
- anche per ciò che riguarda la gestione appalti si
segnalano gravi irregolarità; i lavori, infatti,
vengono surrettiziamente frazionati per consentire
l'assegnazione alle stesse imprese: per
l'automatizzazione di 30 passaggi a livello, anziché
indire una gara per il lotto complessivo o redigere un
progetto unico, sono stati assegnati i lotti
singolarmente per ogni passaggio a livello;
- numerosi sono, poi, i lavori appaltati negli anni
trascorsi che si sono interrotti senza alcun seguito; in
particolare: i lavori di grande manutenzione sulla linea
ferrata fra Randazzo e Solicchiata, appaltati nel '90,
sono stati sospesi e le opere già realizzate non sono
state collaudate;
- analogamente, sono stati appaltati i lavori per
l'installazione degli impianti ACEI, per migliorare la
mobilità del materiale rotabile e negli anni 1994/1997
sono stati stanziati circa 7 miliardi di lire;
- ad oggi, nonostante i macchinari siano stati
installati, manca la prevista integrazione di un cavo
telefonico per il collegamento e, pertanto, il nuovo
sistema non si può utilizzare;
- sempre agli inizi degli anni '90, la ditta IRA
Costruzioni si aggiudicò l'appalto per lavori di grande
manutenzione sulla tratta Randazzo/Riposto per un
importo di 5,5 miliardi di lire: ad oggi nessuna opera
è stata realizzata;
- la metropolitana catanese, finanziata con i fondi
FIO nella prima metà degli anni '80, non è ancora
funzionante, nonostante le norme di finanziamento
prevedessero l'esecutività dei progetti;
- peraltro, tra le opere già realizzate, ve ne sono
alcune essenziali per la funzionalità della rete che,
sebbene siano state finanziate, non sono complete;
- altrettanto grave è la situazione del personale
della ferrovia circumetnea: nella nuova pianta organica
sono state eliminate qualifiche previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro senza che sia chiaro chi
debba svolgere attività necessarie e che fine faccia il
personale eliminato;
- inoltre, in contrasto con la necessità di contrarre
i costi, sono stati aumentati i vertici burocratici,
mentre è diminuita la quantità di personale destinata ai
servizi operativi, con danno per la funzionalità del
servizio;
- in queste condizioni, è ovvio che la ferrovia
circumetnea di Catania non potrà mai assolvere appieno
alla propria funzione di vettore efficiente e
conveniente al servizio della mobilità collettiva;
per sapere:
- se non ritenga utile intervenire al fine di
provvedere ad un cambiamento di rotta nella gestione
della ferrovia circumetnea, affinché venga realmente
attuato il piano di ristrutturazione, si eliminino tutte
le inefficienze accumulate e si rilanci realmente
l'azienda;
- se non ritenga che le gravi irregolarità segnalate
nella gestione della ferrovia circumetnea di Catania
possano costituire oggetto di denuncia alla
magistratura.
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N. 3650 - Notizie sull’eventuale presentazione, da parte del Governo della Regione, di iniziativa legislativa concernente il riordino delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione siciliana.
Al Presidente della Regione e all'Assessore per l’agricoltura e le foreste,
premesso che:
- la legge regionale n. 16 del 1996 equipara i
compiti e le funzioni del Corpo forestale della Regione
siciliana dello Stato;
- a tal fine, il Governo della Regione avrebbe dovuto
presentare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della
stessa legge un disegno di legge per il riordino delle
carriere del personale;
- fino ad oggi, il Governo non ha ottemperato a tale
obbligo di legge, con grave danno per l'intera
categoria, mentre è già operante per tutti gli altri
corpi di polizia, compreso il Corpo forestale dello
Stato, la riforma avviata con il decreto legislativo n.
201 del 1995;
- ciò determina gravi discrepanze, soprattutto di
natura economica, tra i due corpi aventi analoghe
funzioni; mentre, sotto il profilo giuridico, il mancato
riordino blocca gli avanzamenti di carriera;
- l'art. 77 della l.r. n. 16 del 1996, che fissa le
equiparazioni con analoghe qualifiche del Corpo
forestale dello Stato con funzioni di polizia, era in
vigore fino al 31/8/1995 ed è, dunque, ormai superato;
per sapere in quali tempi il Governo della Regione
intenda procedere alla presentazione del disegno di
legge di riordino delle carriere del personale del Corpo
forestale regionale.
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N. 3651 - Indagine ispettiva presso il comune di Gravina (CT) nel settore urbanistico e dell’edilizia privata.
All'Assessore per gli enti locali e all'Assessore per il territorio e l’ambiente
premesso che:
- presso il Comune di Gravina (Catania) giace da
tempo l'istanza di concessione edilizia presentata da
un cittadino per l'edificazione di un lotto intercluso
in zona 'C3', già dotata delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
- illegittimamente, il responsabile dell'ufficio
comunale competente ha prorogato i termini di rilascio
obiettando che, in mancanza di piano di lottizzazione,
così come previsto del regolamento edilizio annesso al
programma di fabbricazione, non potrebbe essere emesso
il provvedimento concessorio;
- a tal fine ha chiesto parere all'Assesorato
regionale Territorio e ambiente che, con nota n. 9435
dell'8.8.1999, ha ribadito che il piano di lottizzazione
ha la funzione di prevedere insediamenti che siano
comprensivi delle necessarie opere di urbanizzazione in
zone ancora sprovviste di attrezzature e servizi che le
rendano idonee all'edificazione;
- l'indirizzo espresso dall'Assessorato Territorio e
ambiente è confermato dalla costante giurisprudenza
amministrativa che ritiene che l'obbligo della
lottizzazione sussista nell'ipotesi in cui sia
necessario dotare un'area dei servizi essenziali;
viceversa, può rilasciarsi la concessione anche in
mancanza di piano di lottizzazione nei casi in cui si
tratti di aree di limitata estensione in zona già
urbanizzata;
- pertanto, il ritardo dell'Amministrazione comunale
di Gravina di Catania non trova giustificazione alcuna e
pone il problema, al di là del singolo caso, della
regolare gestione di pubbliche funzioni;
per sapere
- se non intendano, ognuno per gli ambiti di
rispettiva competenza, disporre un'indagine ispettiva
nel settore urbanistico e dell'edilizia privata del
Comune di Gravina di Catania per accertare quanto sopra
riferito.