INTERROGAZIONI
da 3138 a 3466
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N. 3138 - Notizie circa la nomina del vincitore del concorso per l’incarico di dirigente di secondo livello della Divisione II di Medicina generale presso l’Azienda ospedaliera “Cervello” di Palermo.
N. 3149 - Notizie in ordine ai rapporti tra la società SAM srl, posta in liquidazione e l’Azienda dele Terme di Acireale.
N. 3166 - Convocazione di una conferenza di servizi fra gli enti interessati per una rapida risoluzione delle problematiche relative al completamento dell’ospedale Garibaldi di Catania.
N. 3210 - delucidazioni in ordine ai criteri di nomina dei componenti dei comitati digestione degli ambiti territoriali di caccia.
N. 3218 - Iniziative volte a normalizzare l’assetto gestionale dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste di Catania.
N. 3306 - Opportuni provvedimenti in merito alle vicende riguardanti le società che gestiscono i servizi aeroportuali.
N. 3341 - Opportuni provvedimenti in merito alle vicende riguardanti le società che gestiscono i servizi aeroportuali di Catania.
N. 3350 - Indagine ispettiva presso l’Amministrazione comunale di S. Giovanni la Punta (CT).
N. 3351 - Opportuni provvedimenti volti a garantire che lo stato dell’assistenza sanitaria nel territorio catanese sia adeguato alle esigenze di tutela del diritto alla salute.
N. 3352 - Opportuni interventi relativi all’amministrazione e alla destituzione del porto di Catania.
N. 3376 - Opportuni provvedimenti in merito alla concessione della gestione del servizio pubblicitario all’interno dello stadio “Cibali” di Catania.
N. 3377 - Opportuni provvedimenti in merito alle convenzioni stipulate dal consorzio siciliano di riabilitazione (CSR) di Catania e dalla CORESI - AIAS nel settore.
N. 3402 - Provvedimenti per far fronte alle carenze infrastrutturali del circolo “Leonardo Sciascia” di Acireale (CT).
N. 3433 - interventi a garanzia dell’istituzione della nuova divisione di Medicina interna presso l’azienda ospedaliera “Cervello” di Palermo.
N. 3442 - Notizie in merito ad alcune assunzioni operate all’Università degli studi di Palermo ed eventuali furti di materiali acquistati con fondi regionali presso lo stesso Ateneo.
N. 3466 - Interventi presso il Comune di Catania per garantire l’osservanza della procedura ad evidenza pubblica in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.
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N. 3138 - Notizie circa la nomina del vincitore del concorso per l’incarico di dirigente di secondo livello della Divisione II di Medicina generale presso l’Azienda ospedaliera “Cervello” di Palermo.
All'Assessore per la sanità,
premesso che:
- con deliberazione n. 3821 del 24.12.1997,
contenente modifiche ai provvedimenti di
rideterminazione posti letto e dotazione organica,
l'Azienda ospedaliera 'Cervello' di Palermo ha stabilito
l'istituzione di una seconda Divisione di medicina
generale con otto posti letto per pazienti con patologie
renali croniche con spiccata specializzazione per le
epatopatie;
- l'istituzione della divisione in questione trova la
sua ratio nella totale assenza, in Sicilia, di una
struttura adeguata al trattamento multidisciplinare dei
malati renali cronici, un terzo dei quali è portatore di
infezioni croniche da virus epatitici. L'entità
dell'eventuale malattia di fegato che ne può conseguire
(epatite cronica e cirrosi epatica) condiziona la
sopravvivenza di tali soggetti e limita, altresì, la
possibilità di effettuare un trapianto di rene;
- peraltro, presso la Divisione di Medicina generale,
negli anni passati è stato avviato un laboratorio, nel
quale erano presenti professionalità di varia natura,
che aveva iniziato un interessante lavoro per la
diagnostica e il monitoraggio della terapia per
l'epatite C; tale valida esperienza, tuttavia, è stata
di recente abbandonata senza alcun seguito;
- in ottemperanza alla deliberazione suddetta, è
stato indetto il concorso per l'incarico quinquennale di
Dirigente di II° livello da assegnare a tale struttura;
- il concorso è stato espletato in data 19.2.1999 e,
successivamente, con deliberazione n. 302
dell'11.3.1999, sono stati approvati i verbali della
commissione giudicatrice: allo stato attuale, dunque, si
attende soltanto la nomina del vincitore che, tuttavia,
tarda inspiegabilmente ad arrivare;
per sapere
i motivi per cui, nonostante
l'approvazione dei verbali della commissione
giudicatrice, l'Azienda ospedaliera 'Cervello' di
Palermo non abbia ancora provveduto alla nomina del
vincitore del concorso per l'incarico di Dirigente di
II° livello della Divisione II° di Medicina generale e
quando tale adempimento ineludibile sarà portato a
compimento.
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N. 3149 - Notizie in ordine ai rapporti tra la società SAM srl, posta in liquidazione e l’Azienda dele Terme di Acireale.
All'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
premesso che:
- la società che gestisce la commercializzazione
dell'acqua Pozzillo, la SAM di Acireale, è un'azienda il
cui capitale appartiene per il 70% all'Azienda di
Acireale per il restante 30% a privati;
- la società è stata messa in liquidazione coatta per
la grande mole di debiti che negli anni ha accumulato,
nonostante le ingenti risorse impiegate a carico delle
casse regionali per il ripianamento delle passività;
- recentemente, il liquidatore della SAM, dott.
Fiorentino, avrebbe ceduto la quota di capitale privato
ad un altro privato e ciò, se confermato, appare
gravemente irregolare per due ordini di ragioni: in
primo luogo perchè sarebbe stato ignorato lo Statuto
dell'Azienda delle Terme di Acireale che espressamente
prevede, in favore dell'Azienda stessa, il diritto di
opzione in caso di cessione delle azioni; la SAM, nella
persona del suo liquidatore, avrebbe dovuto, dunque,
offrire preventivamente al socio di maggioranza la
cessione delle quote e solo dopo un suo diniego, avrebbe
potuto ricorrere ad altri acquirenti;
- viceversa, in questa vicenda, la cessione delle
quote sarebbe avvenuta in modo silente e senza il dovuto
coinvolgimento del socio di maggioranza;
- in secondo luogo, il dott. Fiorentino avrebbe
travalicato le proprie competenze, poichè la cessione di
parte delle azioni non rientra di certo nell'ambito dei
compiti di un liquidatore;
per sapere:
- come valuti questi fatti;
- se il Commissario straordinario dell'Azienda delle
Terme di Acireale, dott. Cappa, intenda far valere i
diritti sanciti dallo Statuto dell'ente, la cui
violazione, peraltro, rende l'atto nullo ex tunc;
- come intenda intervenire per riportare ordine nei
rapporti tra la società posta in liquidazione e
l'Azienda delle Terme di Acireale e se non ritenga
opportuno riferire al più presto al Parlamento regionale
sull'intera vicenda.
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N. 3166 - Convocazione di una conferenza di servizi fra gli enti interessati per una rapida risoluzione delle problematiche relative al completamento dell’ospedale Garibaldi di Catania.
Al Presidente della Regione e all’Assessore per la Sanità,
premesso che:
i lavori per la costruzione del II° lotto dell’ospedale Garibaldi di Catania
sono da tempo quasi del tutto fermi in conseguenza delle problematiche connesse al fallimento dell’impresa mandataria, la CGP s.r.l. che, costituitasi in ATI con la Collini s.p.a., nel 1997 aveva vinto la gara per il contratto di appalto;
con provvedimento del 27.04.1999, l’Ingegnere capo dei lavori, Prof. Fulci, ha disposto la sospensione dei lavori, salvo di quelli necessari per la salvaguardia del cantiere e delle opere già realizzate;
al momento, dunque, si sta procedendo al completamento dei parcheggi, definiti i quali il cantiere rimarrà inattivo, né è dato sapere allo stato attuale quando potrà riprendere a lavorare a pieno ritmo per il completamento di un’opera pubblica essenziale per la città e l’intera provincia di Catania; l’altra diretta conseguenza riguarda il probabile licenziamento di tutti gli addetti, circa 50 posti di lavoro, oltre al rischio che le opere eseguite siano soggette a deterioramento;
la situazione di stallo è deteminata dalla mancata decisione da parte dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania, ente appaltante, circa la prosecuzione del contratto con l’impresa mandante, la Collini, in mancanza della CGP, dichiarata fallita;
la Collini, infatti, si era dichiarata disponibile a subentrare alla CGP nella totalità del contratto, previo gradimento della amministrazione appaltante;
viceversa, l’Azienda Garibaldi aveva opposto una serie di perplessità relative al possesso da parte della Collini di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara e in particolare di quello economico-finanziario, che mette a confronto l’importo dei lavori analoghi svolti nell’ultimo quinquennio con l’importo dei lavori a base d’asta; la Collini, infatti, ha documentato lavori per 45 miliardi a fronte dei 49 della base d’asta;
in ultimo, l’azienda ospedaliera ha richiesto un parere pro veritate ad un collegio di legali che si è espresso contro l’ipotesi di prosecuzione del contratto da parte della Collini;
tuttavia, tale interpretazione non è pacifica, e la Collini, infatti, oppone la considerazione che le norme vigenti in materia richiedono che la prosecuzione del contratto di appalto con l’impresa mandante a seguito del fallimento della mandataria sia soggetta al gradimento dell’ente appaltante e non alla verifica della sussistenza di particolari requisiti che, viceversa, vengono in rilievo al momento costitutivo del rapporto; d’altro canto, anche ammettendo che la nuova mandataria dovesse documentare particolari requisiti, è discutibile se il possesso del requisito finanziario vada verificato in relazione all’importo dell’appalto a base d’asta oppure all’importo del contratto;
di fronte a queste ultime argomentazioni, l’accoglimento delle quali potrebbe sbloccare la situazione, appare alquanto pretestuoso continuare da parte dell’Azienda ospedaliera a tenere un atteggiamento di oggettivo intralcio alla prosecuzione dei lavori;
peraltro, anche a prescindere dalle differenti valutazioni delle parti in ordine alla questione suesposta, l’esecuzione regolare del contratto ha, anche nel passato, trovato oggettive limitazioni derivanti da una serie di impedimenti tecnici che avrebbero richiesto interventi risolutivi da parte dell’ente appaltante; viceversa, l’Azienda ospedaliera ha accumulato una serie di inadempienze accertate anche dagli amministratori giudiziari nominati dal GIP di Catania a seguito del sequestro cautelativo delle quote della CGP e del contratto di appalto disposto dopo l’apertura del procedimento penale nei confronti del titolare Giulio Romagnoli;
in primo luogo, è stato accertato che il terreno di fondazione sul quale era prevista la costruzione di due fabbricati aveva diversa natura rispetto a quella ipotizzata nel progetto e pertanto si rendeva necessario progettare una variante della tipologia delle fondazioni; inoltre, una parte dell’area sulla quale realizzare un parcheggio ricade al di fuori dei confini del lotto di proprietà dell’Azienda, che avrebbe dovuto attivarsi per l’esproprio dei terreni; in entrambi i casi, nonostante le ripetute sollecitazioni dell’impresa e degli amministratori giudiziari, l’Azienda e la direzione dei lavori non si sono distinti per attivismo;
per sapere:
- se non ritengono opportuno, per una veloce risoluzione di tutte le problematiche relative al completamento del nuovo ospedale Garibaldi di Catania, procedere alla convocazione di una conferenza di servizi tra tutti gli enti interessati.
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N. 3210 - delucidazioni in ordine ai criteri di nomina dei componenti dei comitati digestione degli ambiti territoriali di caccia.
Al Presidente della Regione e all'Assessore per l’agricoltura e le foreste,
premesso che:
- l'Assessorato Agricoltura e foreste si appresta a
varare un provvedimento di istituzione dei comitati di
gestione degli ambiti territoriali caccia (A.T.C.);
- secondo l'art. 23 della l.r. n. 33 del 1997 e della
l.r. n. 15 del 1998, detto comitato è composto da undici
membri , fra cui tre rappresentanti delle associazioni
ambientaliste maggiormente rappresentative nella
circoscrizione dell'ambito territoriale di caccia,
riconosciute a livello regionale, designati dalle
associazioni medesime;
- sulla base di quanto risulta ai sottoscritti
interroganti, l'Assessore per l'agricoltura e le
foreste, nel procedere alla nomina dei tre
rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative, non sta tenendo conto di quelle che
sono effettivamente le associazioni ambientaliste
maggiormente rappresentative, ossia Legambiente e WWF;
per sapere:
- se fossero a conoscenza di questo fatto;
- se l'Assessorato Agricoltura e foreste intenda
provvedere alla nomina nel comitato di gestione A.T.C.
dei rappresentanti delle associazioni Legambiente e WWF.
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N. 3218 - Iniziative volte a normalizzare l’assetto gestionale dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste di Catania.
Al Presidente della Regione e all'Assessore per l’agricoltura e le foreste
premesso che:
- l'azienda ripartimentale delle foreste di Catania,
seconda solo a Palermo per estensione boschiva e per
numero di lavoratori che in essa trovano occupazione
(circa 5.000), ha, nel settore, notevole importanza sia
dal punto di vista occupazionale che della tutela del
bosco e dell'ambiente;
-l'azienda da tempo viene gestita da dirigenti a
scavalco, oppure, come si sta verificando in questo
periodo, dai cosiddetti 'reggenti';
- tale situazione comporta gravi disfunzioni in tutto
il settore, penalizzando sia le relazioni sindacali, in
quanto non si ha un interlocutore certo, sia
l'elaborazione delle perizie sulla base delle somme
assegnate;
- tale situazione comporta che la normale
applicazione contrattuale molto spesso sia soggetta a
interpretazione soggettiva, ora dell'uno ora dell'altro
dirigente;
per sapere:
- se fossero a conoscenza di tali fatti;
- quali iniziative l'Assessore per l'agricoltura e le
foreste intenda assumere per normalizzare l'assetto
gestionale dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste
di Catania;
- se l'Assessore per l'agricoltura e le foreste
intenda sollecitare l'approvazione in tempi brevi di
tutte le perizie già trasmesse agli organi competenti.
Tali perizie per la provincia di Catania ammontano a
oltre 16 miliardi e come tali costituiscono possibilità
di lavoro immediato per migliaia di operai forestali.
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N. 3306 - Opportuni provedimenti in merito alle vicende riguardanti le società che gestiscono i servizi aeroportuali.
Al Presidente della Regione e all’Assessore per la Cooperazione,
premesso che:
il Consorzio ASAC, consorzio a totale partecipazione pubblica fra enti locali, ha fondato nel 1997 la società SAC s.r.l. al fine di gestire i servizi aeroportuali di Catania e ne ha sottoscritto il 100% del capitale sociale costituendosi quale unico socio;
nel luglio 1999, la SAC s.r.l. ha costituito la SAC - SERVICE s.r.l. e ne ha sottoscritto il 90% delle quote, mentre il rimanente 10% del capitale è stato sottoscritto dall’Automobile Club di Catania;
l’oggetto sociale della SAC - SERVICE, società costituita a breve distanza di tempo dalla costituzione della prima, è sostanzialmente lo stesso, tale da risultarne un perfetto doppione;
infatti, la SAC - SERVICE ha già ottenuto dalla SAC s.r.l. la gestione del parcheggio dell’aeroporto catanese di Fontanarossa, e si appresta ad ottenere anche le altre competenze operative che a suo tempo l’ASAC aveva trasferito alla SAC s.r.l.;
in tal modo la prima società, la SAC s.r.l., risulterà svuotata di competenze pur rimanendo invariati i costi e le spese per gli amministratori e i dirigenti;
pertanto, tale operazione non sembra rispondere a criteri di buona amministrazione di pubblici servizi poiché rischia di diventare un inutile dispendio di risorse senza alcun vantaggio per gli interessi degli utenti;
per sapere:
se intendono adottare opportuni provvedimenti per verificare la reale utilità di tale operazione societaria e, eventualmente, agire sui soci pubblici affinché esercitino il controllo sulla legittimità delle decisioni adottate.
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N. 3341 - Opportuni provvedimenti in merito alle vicende riguardanti le società che gestiscono i servizi aeroportuali di Catania.
All'Assessore alla Presidenza,
premesso che:
- l'Assessorato alla Presidenza, per accelerare
l'iter per la ricostruzione degli edifici danneggiati
dal terremoto del dicembre 1990, che ha interessato
alcuni territori delle province di Catania, Siracusa e
Ragusa, ha provveduto al conferimento diretto degli
incarichi per la progettazione e direzione lavori,
stante la dichiarata impossibilità di procedere
celermente da parte degli Uffici tecnici periferici;
- sebbene fosse opportuna la scelta di snellire il
procedimento, di fatto il conferimento degli incarichi è
avvenuto in assenza di regole: senza alcun bando
pubblico, senza alcun regolamento di riferimento e senza
alcuna valutazione comparata dei curricula; inoltre,
stupisce il fatto che i professionisti incaricati siano
tutti delle province di Enna e Palermo, senza che siano
state prese in considerazione le professionalità
presenti nelle tre province dove gli interventi dovranno
essere realizzati;
per sapere
- se non ritenga di dovere sospendere gli
incarichi già affidati e procedere ad un nuovo
conferimento attraverso un metodo di scelta più
trasparente.
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N. 3350 - Indagine ispettiva presso l’Amministrazione comunale di S. Giovanni la Punta (CT)
All’Assessore agli enti locali
Premesso che:
- l'Amministrazione comunale di San Giovanni La
Punta, in provincia di Catania, sta svolgendo la propria
attività istituzionale con gravissime irregolarità;
- in primo luogo, particolarmente carente sembra il
settore del controllo del territorio e della lotta
all'abusivismo edilizio: gli interventi sono infatti
sostanzialmente limitati al rilievo di situazioni del
tutto marginali, il più delle volte riguardanti
avversari politici, mentre nessuna repressione viene
fatta per opere ben più imponenti quali sbancamenti di
terreni o speculazioni edilizie gestite da persone molto
vicine al Sindaco e alla sua famiglia;
- totalmente bloccato è l'iter del Piano regolatore
generale: dopo che la precedente Amministrazione aveva
revocato l'incarico ai progettisti ed affidato
all'ufficio tecnico la rielaborazione, l'attuale Giunta
ha provveduto a conferire nuovamente gli incarichi con
un notevole incremento delle tariffe;
- appena insediatosi, il Sindaco ha operato una serie
di trasferimenti di personale all'interno degli uffici
comunali con l'intento di allontanare personaggi non
allineati o premiare quelli più fedeli;
- con determinazione sindacale è stata
illegittimamente modificata la pianta organica, nonché
aumentata indiscriminatamente l'indennità di funzione di
alcuni funzionari: la sensazione diffusa all'interno
degli uffici è quella di un costante condizionamento
della vita amministrativa dell'ente;
- peraltro, anche il dibattito politico risulta quasi
impossibile da instaurare: nel volgere di poche ore
dalla fine delle consultazioni elettorali, molti
consiglieri hanno cambiato schieramento, andando a
rinforzare le fila della maggioranza;
- ai quattro consiglieri rimasti all'opposizione è
resa difficile la conoscenza degli atti comunali, né
viene rispettato l'obbligo di comunicazione delle
proposte di delibera da portare all'esame della Giunta,
per cui, spesso, il contenuto delle delibere è reso noto
solo dopo che hanno passato l'esame del CORECO e sono
quindi divenute esecutive;
- alquanto anomala risulta poi la gestione degli
appalti pubblici: il servizio di igiene pubblica, solo
per fare un esempio, viene regolarmente affidato a due
ditte, sempre le stesse, nel presupposto dell'urgenza, e
superando il limite consentito dalla legge per
l'affidamento senza pubblico incanto;
- molto grave appare, infine, il comportamento della
Giunta e del Sindaco nell'azione di contrasto alla
criminalità, per quanto di loro competenza; in primo
luogo, è stato cancellato dal bilancio il fondo
antiracket, riducendolo del 98%, inoltre non si è avuta
la costituzione di parte civile in un processo in corso
sulle attività criminose nel territorio di San Giovanni
La Punta; infine, è da rilevare l'assenza del Sindaco
in riunioni convocate presso gli uffici del Territorio
per la destinazione e l'acquisizione dei beni confiscati
ai clan mafiosi;
per sapere
- se non ritenga opportuno disporre
urgentemente un'indagine ispettiva al fine di verificare
quanto esposto in premessa e di adottare le
determinazioni conseguenti.
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N. 3351 - Opportuni provvedimenti volti a garantire che lo stato dell’assistenza sanitaria nel territorio catanese sia adeguato alle esigenze di tutela del diritto alla salute.
All’Assessore per la Sanità,
premesso che:
con deliberazione della Giunta regionale di governo n. 446/96 si è provveduto alla razionalizzazione della rete ospedaliera siciliana; nell’ambito del provvedimento il presidio ospedaliera di Adrano è stato destinato alla rifunzionalizzazione;
con la mozione n.102 approvata dall’ARS nella seduta n.85 del 27 maggio 1997, si è impegnato il governo regionale a modificare il piano di ristrutturazione sanitaria prevedendo nei comuni di Ramacca, Vizzini, Adrano la presenza di strutture ospedaliere adeguate alle esigenze dei cittadini;
l’ospedale di Adrano, infatti, prima del suo smantellamento, era stato sottoposto ad interventi di adeguamento alle vigenti normative di sicurezza e dotato di attrezzature e strumenti diagnostici all’avanguardia con una spesa che si aggira intorno ai dieci miliardi; incongrua, dunque, la decisione di sminuire, se non annullare, il ruolo della struttura dopo una spesa così onerosa; viceversa, è stato mantenuto l’ospedale di Biancavilla nel quale gli stessi interventi devono essere ancora effettuati e le cui strutture sono inadeguate e in condizioni di degrado;
con deliberazione n.5555 del 10 dicembre 1998, l’ASL 3 di Catania ha reso operativa la dismissione dell’ospedale e provveduto alla rifunzionalizzazione con l’attivazione di un reparto di lungodegenza di 20 p.l. per malati post-acuti, di un poliambulatorio specialistico, di un servizio di ecocardiografia, di un servizio di diabetologia e di un servizio di ecografia doppler;
il pronto soccorso di Adrano è stato, pertanto, soppresso e l’unico punto di riferimento è rappresentato da una guardia medica che non è in condizioni di fronteggiare le emergenze ed è tenuta a dirottare gli utenti a Biancavilla; né supplisce a tali carenze il servizio di emergenza 118, dotato di scarsi e inadeguati mezzi;
peraltro, non stati ancora stati attivati né il poliambulatorio né i servizi previsti; pertanto, finora si è proceduto solo alla soppressione del servizio sanitario esistente;
l’ospedale di Biancavilla è una struttura fatiscente e vecchia che recentemente ha subito un’ispezione da parte dei NAS; il nuovo edificio costruito solo da pochi anni non è mai stato utilizzato ed è abbandonato alla mercè dei vandali;
complessivamente, dopo la riorganizzazione seguita alla delibera di Giunta sopra citata, dunque, lo stato dell’assistenza sanitaria nel territorio ha subito un calo qualitativo notevole, aggravato da una strategia organizzativa che mira all’ottimizzazione dei costi e non all’adeguamento agli standards assistenziali; l’utenza, sempre di più, è costretta a rivolgersi alle strutture della città di Catania, ormai sature, ovvero a quelle private.
per sapere:
se ritiene che l’attuale stato dell’assistenza sanitaria nel territorio interessato sia adeguato alle esigenze di tutela del diritto alla salute, ovvero se non occorra una revisione complessiva dell’assetto organizzativo, visto che il tempo intercorso dall’avvio della riforma non consente più di considerare tali problemi come mere difficoltà iniziali, bensì di guasti ormai strutturali.
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N. 3352 - Opportuni interventi relativi all’amministrazione e alla destituzione del porto di Catania.
Al Presidente della Regione
Premesso che:
È in via di decisione la nomina del Presidente della Autorità Portuale di Catania per il quadriennio 1999 - 2003, e che l’uscente Signor Cosimo Indaco risulta indicato per la riconferma nella carica, nonostante il predetto sia tuttora un noto ed attivo operatore commerciale della pubblica struttura portuale;
tale conflitto di interessi determina una palese incompatibilità che finora non è stata opportunamente rilevata e che ha prodotto prevedibili conseguenze nella pubblica gestione del porto di Catania per il decorso quadriennio 1994 -1999; infatti:
Il Presidente dell’Autorità Portuale ha istituito solo nel 1998 il registro delle ditte autorizzate ad operare nel porto a norma dell’art. 68 del C.d.N., e fra queste non è stata ammessa alcuna in grado di opporre concorrenza commerciale alle ditte di sua proprietà le quali, pertanto, indisturbatamente, continuano a godere di ingiuste rendite monopolistiche;
Sono stati privilegiati i traffici mercantili afferenti il settore specifico delle predette ditte a danno di altri importanti settori quali quello passeggeri e quello crocieristico, i quali addirittura per il 1998 risultano in grave flessione rispettivamente del 31 e del 42%;
Sono state ingiustificatamente aumentate le tasse portuali ed i canoni concessori, rispettivamente del 68,8% e del 130%, determinando una inaccettabile penalizzazione delle merci siciliane in partenza ed un censurabile aggravio dei costi alle imprese per le merci importate.
con dispendio del pubblico denaro introitato, ed in aperto dispregio del dettato dell’art 6 comma 1 lett.a della Legge28.1.94 n.84, il Presidente dell’Autorità Portuale ha dato corso, nel solo 1998, a ben 20 costose ed inutili celebrazioni di chiaro intento elettoralistico anzicchè coordinare e promuovere doverosamente le specifiche operazioni portuali;
il nuovo piano regolatore portuale prevede la destinazione dell’intero specchio acqueo di ampliamento in funzione esclusiva di “porto turistico” , fatto questo che denota la volontà di non volere conseguire auspicabili incrementi reali di traffici mercantili che mettano maggiormente in luce la attuale anomalia monopolistica delle spedizioni marittime nel porto di Catania;
la Legge 28.1.94 n.84 all’art.8 assegna alla S.V. la facoltà di assentire o meno la nomina del sig. Cosimo Indaco, agente e spedizioniere doganale, quale presidente dell'Autorità Portuale di Catania,
per sapere:
se la S.V. è a conoscenza che il piano regolatore del porto contrasta con le previsioni di piano regolatore della Città in dispregio di quanto stabilito dall’art.5 comma 2 Legge 28.1.94 n.84 ed inoltre non è stato mai preceduto da alcuna Valutazione di Impatto Ambientale né è stato mai approvato dalla S.V. prima di essere adottato quanto previsto dal comma 4 della stessa Legge;
se la S.V. intenda prendere atto della suddetta destinazione di “porto turistico” dell’intero specchio acqueo di ampliamento e, di conseguenza, acquisire opportunamente al patrimonio della Regione Siciliana il Porto di Catania previo il suo dovuto declassamento da porto mercantile di 1°cl. A porto turistico di 3°cl., e la conseguente soppressione della Autorità Portuale di Catania per inadeguatezza dei traffici mercantili a norma dell’art. 6, commi 8 e 10 della predetta Legge istitutiva 28.1.94 n.84;
se intenda dissentire sulla nomina e permettere così che un nuovo e disinteressato amministratore persegua il reale sviluppo dei traffici mercantili nel Porto di Catania quale porto polifunzionale, il cui settore diportistico non possa apparire giustificativo di grandi appalti ma debba ricondursi correttamente nei limiti di approdo turistico stabiliti dall’art.2 del D.P.R. 2.12.1997 n.509.
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N. 3376 - Opportuni provvedimenti in merito alla concessione della gestione del servizio pubblicitario all’interno dello stadio “Cibali” di Catania.
All’Assessore per gli Enti Locali
premesso che:
con delibera 22.9.1998, la Giunta comunale di Catania ha concesso in esclusiva la gestione del servizio di pubblicità all’interno dello stadio “Cibali” di Catania alle Società “Catania Calcio s.p.a.” e “Atletico Catania”; l’affidamento del servizio è avvenuto senza l’esperimento di alcuna procedura ad evidenza pubblica e omettendo il ricorso all’asta pubblica che nel caso in questione doveva considerarsi obbligatoria;
a seguito di diffida proveniente dal precedente concessionario che lamenta l’irregolarità della procedura seguita, la Direzione Affari Legali del Comune di Catania, in data 18.9.1999, con nota prot. 1795/99, afferma che “la concessione della gestione del servizio pubblicitario va preceduta dalla procedura di evidenza pubblica, non esistendo alcuna norma giuridica che consenta di evitare all’amministrazione la procedura concorsuale per la scelta del miglior contraente. Alla luce di ciò l’atto appare inficiato. Il tenore vincolante della normativa in tema di appalti e le connesse esigenze di trasparenza e di imparzialità ne impongono, quindi, un riesame attento”.
considerato che:
appare alquanto strano che la Giunta comunale non abbia nemmeno ritenuto opportuno interpellare l’Avvocato del Comune prima di procedere all’affidamento del servizio e che l’irregolarità della procedura è stata svelata soltanto dopo la diffida di un privato - che ha da difendere la propria posizione individuale - la tutela degli interessi pubblici è stata del tutto disattesa;
per sapere:
quali provvedimenti intende adottare per il rispetto di norme imperative di legge che, nel caso di specie, sono state ignorate dal Comune di Catania.
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N. 3377 - Opportuni provvedimenti in merito alle convenzioni stipulate dal consorzio siciliano di riabilitazione (CSR) di Catania e dalla CORESI - AIAS nel settore.
All’Assessore per la Sanità,
premesso che:
con l’interpellanza n.346, presentata da questo Gruppo Parlamentare, si lamentava l’illegittimo comportamento del Consorzio siciliano di riabilitazione (CSR) di Catania che aveva licenziato nove dipendenti, alcuni dei quali addetti al servizio di trasporto dei disabili;
uno di questi dipendenti aveva chiesto ed ottenuto dal Pretore del lavoro e poi, in sede di appello, dal Tribunale di Catania, il riconoscimento delle mansioni superiori svolte e il diritto alle differenze retributive; pertanto il suo licenziamento va considerato una ritorsione per l’azione intrapresa, che era stata sostenuta dagli altri licenziati;
successivamente i nove lavoratori erano stati assunti dalla CORESI-AIAS con l’attribuzione di una qualifica inferiore a quella riconosciutagli presso il CSR; in questo modo, il Consorzio si è scrollata di dosso ogni responsabilità circa la perdita dei relativi posti di lavoro, ma, prima dello scadere del terzo mese di lavoro, la CORESI-AIAS ha comunicato a tre lavoratori il licenziamento per il mancato superamento del periodo di prova; la motivazione è fondata su fatti insussistenti e svela la natura simulata del rapporto di lavoro;
con il nuovo licenziamento, il CSR, con il tramite della CORESI-AIAS, ha completato la ritorsione nei confronti di quel dipendente che aveva vinto la causa anche in sede di appello; chiaro è, altresì, il messaggio lanciato agli altri dipendenti che avessero intenzione di intraprendere analoghe iniziative legali;
sia il CSR che la CORESI-AIAS operano nel settore del recupero dei disabili sulla base di convenzioni con l’AUSL e i Comuni, che dispongono il rispetto dei contratti collettivi e delle leggi di tutela dei lavoratori;
per sapere:
se non intende sollecitare all’AUSL 3 di Catania la revoca delle convenzioni con il CSR e la CORESI-AIAS per i gravi comportamenti messi in opera in danno dei lavoratori.
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N. 3402 - Provvedimenti per far fronte alle carenze infrastrutturali del circolo “Leonardo Sciascia” di Acireale (CT).
All'Assessore per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione e
all’Assessore per gli Enti locali,
premesso che:
- il circolo didattico 'Leonardo Sciascia' di
Acireale (CT), cui fanno capo 10 plessi scolastici di
scuola materna ed elementare, vive da tempo un profondo
stato di disagio a causa delle gravi carenze
infrastrutturali, di attrezzature didattiche ed
igieniche;
- tutti i plessi sono sprovvisti di adeguati impianti
di riscaldamento e climatizzazione: in uno di essi, per
l'eccessiva temperatura nelle aule, durante i mesi più
caldi, sono frequenti i casi di malori per i bambini ed
il personale; peraltro, gli impianti elettrici sono per
lo più inadeguati a sostenere il carico di apparecchi di
riscaldamento o ventilazione;
- gli uffici di direzione e segreteria sono
sprovvisti del mobilio e del materiale di cancelleria
necessario; sovente mancano addirittura registri, banchi
e sedie; anche le condizioni igieniche sono precarie per
l'assenza del materiale di pulizia;
- gli oneri di spesa per l'acquisto del materiale
didattico e dei generi di pulizia in favore delle scuole
materne ed elementari grava per legge sui Comuni;
- il dirigente scolastico del circolo didattico ha
più volte richiesto al Comune di Acireale e alle
Amministrazioni che negli anni si sono succedute la
fornitura del materiale occorrente, ma tali richieste
sono rimaste puntualmente inevase;
- pertanto, l'Ente locale è gravemente inadempiente
rispetto ad obblighi di legge che hanno creato e creano
tuttora notevoli disservizi all'utenza scolastica di
Acireale;
per sapere
- quali provvedimenti intendano adottare in
relazione alla situazione descritta in premessa.
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N. 3442 - Notizie in merito ad alcune assunzioni operate all’Università
degli studi di Palermo ed eventuali furti di materiali acquistati con fondi
regionali presso lo stesso Ateneo.
All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l’emigrazione e all’Assessore per i beni culturali e ambientali e la
pubblica istruzione,
premesso che:
- nello scorso mese di luglio, il direttore
amministrativo dell'Università degli Studi di Palermo,
dr Giacomo Minuti, ha emanato un proprio decreto con cui
ha assunto, con contratto a tempo determinato della
validità di 6 mesi, alcune unità dì personale destinate
a ricoprire la qualifica di 'portiere';
- l'assunzione del suddetto personale è avvenuta
senza che fosse inoltrata alcuna richiesta all'ufficio
di collocamento per la segnalazione dei primi nominativi
delle graduatorie per la qualifica ed il livello
corrispondente;
- tale scelta è stata motivata dall'estrema urgenza
di provvedere all'assunzione per fronteggiare la grave
ed improvvisa carenza di personale di sorveglianza,
determinata dal dimezzamento dello stanziamento di
bilancio per il servizio di vigilanza armata, svolto
dalla ditta 'Fideliter': tale dimezzamento è avvenuto
con l'approvazione del bilancio di previsione 1999
dell'Ateneo alla fine di aprile;
- nell'ambito del personale chiamato nominativamente
col suddetto decreto del direttore amministrativo
figurano alcune persone dipendenti della Fideliter che
avevano svolto il servizio di vigilanza fino al mese di
aprile;
- solo successivamente all'assunzione a tempo
determinato, da parte dell'Università degli Studi, è
stata inoltre richiesta all'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione di segnalazione dei
nominativi, primi nella relativa graduatoria, per
procedere all'assunzione definitiva dei portieri;
per sapere:
- se corrisponda al vero che nelle graduatorie
trasmesse dall'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione di Palermo per l'assunzione dei
portieri figurino soggetti che fino al mese di aprile
svolgevano servizio di vigilanza armata all'Università
degli Studi per conto della ditta 'Fidelitee' e, in caso
affermativo, come si spieghi che gli stessi abbiano
un'anzianità di disoccupazione tale da poter essere
indicati quali primi nella graduatoria;
- se non ritengano che vada verificata la regolarità
della segnalazione nominativa trasmessa dall'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione di
Palermo all'Università degli Studi per l'assunzione di
personale con la qualifica di portiere;
- se non ritengano di dover sollecitare un'attenta
indagine sulla regolarità delle assunzioni, sia pure a
tempo determinato, per chiamata nominativa e diretta,
operate dal direttore amministrativo dell'Università
degli Studi di Palermo;
- se anche in considerazione del fatto che parte del
materiale utilizzato dall'Università degli Studi di
Palermo è acquistato con fondi regionali, non ritengano
di dover chiedere al Rettore dell'Ateneo una dettagliata
relazione sugli episodi criminali violenti e i furti
avvenuti all'interno delle strutture dell'Ateneo e del
suo Policlinico negli ultimi 10 giorni e come si spieghi
il fatto che un formale impegno in tal senso da parte
dell'ex Rettore Gullotti, attenda di essere onorato da
oltre due anni (periodo nel quale lo stesso Rettore ha
più volte 'certificato' con propri decreti, l'avvenuto
furto di materiale);
- come giudichino la 'pratica' dell'Università degli
Studi di Palermo di procedere ad assunzioni di personale
in dispregio della normativa sul collocamento;
- se non ritengano di dover accertare se e da quali
organismi collegiali o monocratici dell'Ateneo sono
state avvallate le decisioni assunte dal direttore
amministrativo, dr Minuti, segnalando ogni eventuale
irregolarità a tutti gli organismi di competenza.
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N. 3433 - interventi a garanzia dell’istituzione della nuova divisione di Medicina interna presso l’azienda ospedaliera “Cervello” di Palermo.
All’Assessore per la Sanità,
premesso che:
con l’interrogazione n. 3338, questo Gruppo Parlamentare chiedeva notizie circa l’espletamento del concorso per la nomina di un dirigente medico di II livello di Medicina generale presso l’Azienda ospedaliera Cervello di Palermo; infatti, con deliberazione n. 3821 del 24/12/97 l’Azienda aveva stabilito l’istituzione di una seconda Divisione di Medicina Generale con aggregato Servizio di dialisi che avrebbe dovuto rispondere alla forte domanda di assistenza per i pazienti con patologie epatologiche connesse alle insufficienze renali croniche;
il concorso in parola si è ormai concluso da tempo, ma non è stato ancora nominato il vincitore, né è stata istituita la II Medicina;
successivamente all’espletamento del concorso, il 16/6/99 il Consiglio dei Sanitari dell’Azienda ha approvato una proposta di pianta organica che prevede delle modifiche all’indirizzo da dare alla nascente Divisione che, inspiegabilmente, da epatologico si trasforma in “reumatologico”;
con deliberazione n. 1154 del 6/8/99, l’Azienda Ospedaliera ha approvato la Revisione della pianta organica del personale; tale delibera sul punto in questione risulta alquanto ambigua;
infatti, si afferma “approvare in tutta massima le indicazioni, osservazioni e suggerimenti contenuti nel documento sulle linee di sviluppo dell’Azienda, redatto dall’apposita Commissione di studio ed approvato dal Consiglio dei sanitari”: in sostanza si avvalora la tendenza “reumatologica” da attribuire alla nascente struttura e nello stesso tempo si prevede un servizio di nefrologia aggregato;
in una successiva missiva rivolta all’Associazione nazionale emodializzati, che caldeggia l’attivazione del servizio nefrologico, il Direttore generale dell’Azienda afferma che nessuna variazione di indirizzo è stata decisa dall’Azienda in ordine alla II° Divisione di Medicina interna e che il ritardo nella nomina del relativo responsabile è connesso alla preventiva attivazione dell’Unità operativa e al conseguente necessario finanziamento assessoriale;
tale interpretazione cozza con le norme vigenti che conferiscono proprio al Direttore generale delle Aziende il potere di gestire ed organizzare concretamente i servizi sanitari da rendere all’utenza, e non viceversa, attendere il finanziamento regionale;
appare chiaro, dunque, che l’Azienda, dopo avere bandito il concorso e dopo il suo svolgimento, sta adottando un atteggiamento dilatorio che sembra giustificato soltanto da conflitti interni sulla necessità di attivare la II° Medicina e, soprattutto, sul candidato che dovrà assumerne la dirigenza;
la modifica dell’indirizzo della Divisione è illegittima, oltre che incongrua, in quanto non esiste presso l’ospedale Cervello alcuna esperienza valida in campo reumatologico, mentre per lo studio delle patologie del fegato connesse a quelle renali croniche, è notorio che da tempo era stato attivato un laboratorio la cui attività era conosciuta in campo internazionale; tale laboratorio, tuttavia, è stato incomprensibilmente smantellato;
la delibera del Consiglio dei Sanitari che approva tale modifica è stata adottata col consenso dei Capi dipartimento, compreso quello di Medicina;
per sapere:
se non ritiene di dovere rigettare l’approvazione della delibera di revisione della pianta organica dell’Azienda Cervello e di sollecitare la regolare conclusione del concorso già espletato e l’istituzione della nuova Divisione di medicina interna con aggregato il servizio di dialisi.
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N. 3466 - Interventi presso il Comune di Catania per garantire l’osservanza
della procedura ad evidenza pubblica in materia di affidamento dei servizi
pubblici locali.
All'Assessore per gli enti locali,
premesso che:
- con deliberazione n. 14 del 26.2.1996, il Consiglio
comunale di Catania ha assunto decisione di costituire
tra il Comune e la GEPI (oggi Itainvest), una società
per azioni, la 'Catania Multiservizi', e ha disposto
l'affidamento diretto a tale società dei servizi di
pulizia e custodia degli immobili di proprietà o in uso
del Comune;
- nel 1997, il Comune di Catania ha costituito con la
GEPI, la società per azioni 'Catania Multiservizi',
riservandosi la quota maggioritaria del 51%: ciò, si
legge nel provvedimento, al fine di ovviare agli
inconvenienti legati alla carenza di personale comunale
e alla necessità di provvedere tramite gare pubbliche,
che spesso generano defatiganti contenziosi e ingenti
spese per la copertura dei costi delle imprese
appaltatrici;
- la costituzione della società è avvenuta tramite
uscita diretta del partner societario, e ciò perché, ad
avviso del Comune, trattandosi di società mista a
prevalente capitale pubblico, non sussisteva l'obbligo
di adottare la procedura ad evidenza pubblica per la
scelta del socio;
- contro il provvedimento di costituzione della
società, le imprese di pulizia titolari di contratto di
appalto hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale
amministrativo regionale, contestando la legittimità
della scelta diretta del contraente e la violazione
delle norme, comunitarie e nazionali, che disciplinano i
contratti pubblici e la gestione dei servizi pubblici
locali;
- in sostanza, secondo una condivisibile
impostazione, l'assenza della procedura ad evidenza
pubblica e la scelta diretta del socio avrebbe concesso
un illegittimo privilegio, in primo luogo alla GEPI,
società che, seppure partecipata da enti pubblici,
rimane un ente di diritto privato, e pertanto sottoposto
alle stesse regole concorrenziali, e in secondo luogo
alla 'Catania Multiservizi' che beneficerebbe
indebitamente di un affidamento decennale diretto;
- il Tribunale amministrativo regionale di Catania,
con sentenza n. 7069 dell'11 giugno 1999, ha accolto il
ricorso delle imprese e annullato il provvedimento di
costituzione della 'Catania Multiservizi' e di
affidamento del servizio perché adottato in violazione
delle norme vigenti, comunitarie e nazionali, che
impongono il ricorso alla procedura ad evidenza
pubblica;
- in particolare, si rileva nella sentenza, che
'anche in tema di società miste a prevalente capitale
pubblico debba ritenersi necessaria la presenza di una
procedura ad evidenza pubblica avanzata, presente,
pertanto, non già al momento dell'affidamento del
servizio, ma in quello qualificante della scelta del
partner' e che 'ritenere come tratto qualificante
l'insussistenza di vincoli pubblicistici nella scelta
della parte privata, determina una sorta di
riconoscimento di una procedura privilegiata soggetta
esclusivamente ad un regime privatistico in una zona
(quella dell'affidamento dei servizi) chiaramente
assoggettabile a procedimenti amministrativi
caratterizzati dal confronto concorrenziale quale
espressione del rispetto dei sopravvenuti principi
costituzionali della trasparenza e del buon andamento
dell'Amministrazione';
- inoltre, l'oggetto sociale si concreta nello
svolgimento di una attività che non si rivolge a
vantaggio dell'utenza o di una collettività
indiscriminata, ma ha una funzione strumentale rispetto
ai compiti di autogestione del Comune, consistendo
semplicemente nella manutenzione e pulizia dei locali di
proprietà o di pertinenza del Comune;
- pertanto, non può parlarsi di 'servizio pubblico'
che giustifichi un'eventuale deroga all'applicabilità
della normativa di settore che richiede la pubblica
gara;
- la sentenza, dunque, ha inequivocabilmente chiarito
che la costituzione della società mista 'Catania
Multiservizi' è avvenuta con una procedura non
appropriata, e poiché si tratta di sentenza
immediatamente esecutiva, il Comune di Catania avrebbe
dovuto conformarsi al dispositivo, e ciò
indipendentemente dagli esiti del giudizio di Appello
che l'Ente ha proposto presso il Consiglio di giustizia
amministrativa;
- in realtà, niente di tutto ciò è avvenuto e il
Comune di Catania nulla ha fatto in osservanza della
sentenza;
per sapere:
- quali provvedimenti intenda adottare affinché il
Comune di Catania dia esecuzione alla sentenza che
dispone l'annullamento del provvedimento di costituzione
della 'Catania Multiservizi' e di affidamento decennale
del servizio;
- se non ritenga, in caso di inerzia dello stesso
Comune, di nominare un commissario ad acta per
l'esecuzione di quanto stabilito dalla sentenza del TAR.
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